Proteggere il diritto, contro il tentativo si assoggettamento della giustizia alla politica.

Lo statuto

 

Preambolo

La funzione dell’avvocato, testimoniata dalla formula del giuramento, impegna tutti coloro che abbiano scelto questa difficile professione a seguire il cammino della lealtà, dell’onore e della diligenza per i fini della giustizia. Il rinvio al concetto di giustizia impegna l’avvocato a riconoscere nel diritto naturale la sua guida. Il positivismo giuridico, se inteso come acritica accettazione di ogni regola proveniente dal potere legislativo, è un errore che pervade da lungo tempo l’applicazione del diritto e che ha mostrato tutti i suoi effetti nefasti nell’epoca dei totalitarismi del ventesimo secolo il cui spirito malevolo, unito alle possibilità inquietanti offerte dalle moderne tecnologie, torna ad affacciarsi prepotente sul palcoscenico della storia. Contro ogni negazione delle libertà personali, contro il tentativo di assoggettare l’intera popolazione mondiale ad un controllo totalizzante, è compito degli avvocati ergersi a difesa dei diritti fondamentali inalienabili che, espressi per la prima volta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, costituiscono la base di tutte le successive dichiarazioni dei diritti, da quella dell’Assemblea Nazionale francese del 1789 sino alla recente Carta di Nizza. Il diritto fondamentale e inalienabile dal quale discendono tutti gli altri è il possesso fisico e morale di sé stessi che caratterizza ciascuna persona umana. Ogni tentativo di ingerenza nella libertà fisica o morale deve essere circondato delle rigide cautele elaborate dalla dottrina dell’habeas corpus che sin dal Medio Evo caratterizza la lotta degli esseri umani per il progressivo affrancamento dall’illegittimo esercizio della coercizione statale nei loro confronti. Il baluardo contro le indebite invasioni nelle libertà fondamentali è l’avvocato, garante della giustizia, prestatore infaticabile della sua voce, della sua professionalità, della sua energia e del suo impegno per la difesa di quei diritti umani che in ogni temperie storica il potere ha tentato di calpestare ed eliminare. Nella consapevolezza di questo alto ed insopprimibile compito e nell’ora più buia della storia della Repubblica Italiana i soci fondatori della CONFEDERAZIONE LEGALE per i DIRITTI dell’UOMO, e coloro che vi aderiranno nel tempo, hanno deciso di costituire un’associazione che unisca le forze dell’avvocatura e che svolga a livello collettivo ed organizzato il compito che ciascun avvocato svolge quotidianamente per i suoi assistiti. 


Articolo 1 

Costituzione

È costituita in Milano l’Associazione apartitica senza scopo di lucro denominata Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo, denominata CONFEDERAZIONE LEGALE, con l’intento di riunire tutti gli avvocati e i giuristi che si riconoscono nello spirito e nei principi espressi nel preambolo.

CONFEDERAZIONE LEGALE è un’associazione senza fini di lucro.

Articolo 2 

Scopi

CONFEDERAZIONE LEGALE si propone: 

a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione con continuità al servizio della Costituzione e delle norme sovranazionali direttamente recepite nell’ordinamento interno ex art. 117 Cost., nonché al servizio dei cittadini non solo italiani;

b) di tutelare la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e far rispettare i diritti e gli interessi professionali dell’avvocatura; 

c) di operare per garantire l’effettiva indipendenza dell’avvocato

d) di promuovere il costante dibattito giuridico in materia di diritti umani e di concorrere con progetti e proposte alle esigenze di miglioramento della legislazione in materia di diritti umani; di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo consacrati nella costituzione repubblicana e nelle carte internazionali dei diritti (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Carta di Nizza).

e) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano di diritti umani e della loro violazione anche con riferimento alle prescrizioni nazionali e internazionali; 

f) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l’acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità dei problemi in materia di diritti umani, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento; 

g) di vigilare comunque sul rispetto da parte di chiunque, ivi comprese le Autorità Pubbliche tutte, dei dettami della Costituzione e delle norme sovranazionali debitamente riconosciute e/o recepite dallo Stato italiano;

h) di promuovere iniziative sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, sia in territorio italiano che a livello internazionale, laddove i diritti naturali ed umani vengano violati, ovvero di costituirsi in giudizio nell’ottica di tutela degli scopi perseguiti;

i) di instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi scopi comuni a CONFERAZIONE LEGALE; 

l) di stipulare contratti o accordi anche avente natura commerciale finalizzati al perseguimento dello scopo.

Essa, pertanto, svolgerà ogni attività di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito degli scopi dalla stessa perseguiti. 

L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento dello scopo sociale. 

Articolo 3 

Patrimonio

Il patrimonio di CONFEDERAZIONE LEGALE è costituito dai contributi dei singoli soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati, donazioni provenienti da persone fisiche e/o giuridiche, da enti pubblici o privati, derivati da raccolte fondi indette per il raggiungimento di un determinato scopo. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Articolo 4 

Soci 

Possono essere soci di CONFEDERAZIONE LEGALE tutti gli avvocati, italiani e stranieri, i professori in materie giuridiche nelle università nelle scuole e i giuristi di libero pensiero che all’atto della richiesta di associarsi abbiano dichiarato di accettare il presente Statuto e gli scopi perseguiti dall’Associazione.

I soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori di CONFEDERAZIONE LEGALE coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo mentre sono Soci Ordinari coloro i quali hanno chiesto di associarsi e la relativa domanda è stata accolta dal Direttivo.

Per aderire a CONFEDERAZIONE LEGALE in qualità di socio, è necessario avanzare domanda al Direttivo Nazionale che, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno entro trenta giorni dalla sua ricezione.

L’associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r e/o pec indirizzata al Presidente presso la sede legale. 

Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.

La quota associativa e i contributi a qualunque titolo versati non sono suscettibili di rimborso o restituzione; all’associato non spetta alcun diritto sul patrimonio.

L’associato che perde i requisiti per poter fare parte della associazione o che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione per gravi motivi. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo è passibile di esclusione l’associato che:

  1. Non versa la quota associativa annuale nel termine stabilito

  2. Perde i requisiti previsti per l’ammissione

  3. Si rende responsabile di atti incompatibili con le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti

  4. In ambito associativo o in ambito pubblico, si comporta in modo contrastante con gli scopi statutari

  5. Compie atti gravemente pregiudizievoli all’immagine, o alla reputazione o al decoro dell’Associazione, degli Organi dell’associazione o di singoli soci

  6. Procura danni patrimoniali e/o non patrimoniali all’Associazione 

  7. Versa in situazione di incompatibilità per appartenenza o per svolgimento di incarichi o funzioni in altre associazioni, società o Enti anche pubblici, aventi scopi in contrasto con quelli dell’Associazione o che si trovino in conflitto di interessi con l’Associazione.

L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale a maggioranza semplice, su proposta motivata del Presidente dell’Associazione o di almeno tre soci. 

La deliberazione deve essere motivata e deve essere comunicata all’associato in forma scritta, con raccomandata a.r. e/o pec.

L’Associato, con raccomandata a.r. e/o pec da inviarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, può appellarsi al Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza semplice, entro i successivi 60 giorni.

L’Associato ha diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri e di presentare, prima della deliberazione, memorie e documenti a propria difesa.

All’Associato receduto o espulso, e agli eredi del socio deceduto, non spetta la restituzione dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio.

Qualora ricorrano ragioni di urgenza, in pendenza degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione, l’Associato può essere sospeso con delibera del Consiglio Direttivo. La sospensione comporta di non poter partecipare alle attività dell’Associazione e dei suoi organi. 

Articolo 5

Organi

Gli organi di CONFEDERAZIONE LEGALE sono i seguenti: 

a) l’Assemblea Generale

  1. il Direttivo nazionale

  2. il Presidente

  3. il Segretario

  4. il tesoriere

  5. il Collegio dei Probiviri

Le cariche di cui sopra sono incompatibili con analoga carica in altre associazioni forensi.

Articolo 6

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni due anni con preavviso di 30 giorni, mediante pubblicazione sul sito di CONFEDERAZIONE LEGALE e con invito ai Soci a mezzo pec ovvero per racc. a.r., ovvero con email restituita controfirmata per ricevimento. La presenza in Assemblea del socio irritualmente convocato sana il vizio.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammessi all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può essere portatore al massimo di una delega di un altro socio. 

L’Assemblea delibera su:

- elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

- eventuali modifiche dello Statuto;

- rendiconto e relazione annuale del Presidente.

- ogni altra materia ad essa devoluta per legge o per statuto.

L’Assemblea Generale può sempre ritualmente costituirsi anche per convocazione di almeno un quinto degli iscritti ed è validamente costituita ove partecipi almeno la metà degli iscritti.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, avviene con un sistema a liste.

L’Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e in caso di impedimento anche di questi dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo Nazionale. 

L’Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, anche nel corso del biennio.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto, compreso il Presidente, da n. 7 membri eletti dalla Assemblea Generale dei soci in sede congressuale e rimane in carica per la durata di tre anni. In caso di eventuali dimissioni ovvero provvedimenti di decadenza dalla qualità di socio di un membro del Consiglio la sostituzione avviene mediante cooptazione da parte del Consiglio di un altro socio. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1) attua le scelte compiute dall’Assemblea, e determina la politica associativa tra un’Assemblea congressuale ed un’altra ed indica le linee programmatiche dell’attività. 

2) approva annualmente il rendiconto annuale predisposto dal Presidente e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 5; 

3) presenta all’Assemblea congressuale le eventuali proposte di modifica dello Statuto; 

4) stabilisce annualmente le quote sociali e delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’Associazione e alle eventuali esclusioni e sospensioni degli associati

5) emana e modifica il regolamento interno. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. 

La riunione dovrà essere convocata almeno sette giorni prima della relativa seduta con pec, lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. 

I membri possono partecipare alla riunione anche in audio o video conferenza purchè sia possibile accertarne l’identità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di questi dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio. 

È validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. 

Elegge il Segretario per l’organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo pec e/o e-mail. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta il regolamento per il funzionamento degli organismi di direzione dell’Associazione Nazionale. 

Articolo 8 

Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione, ed ha i poteri di legge; convoca e presiede l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo Nazionale. 

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o in assenza di questi al componente anagraficamente più anziano del Consiglio. 

Assicura l’unità d’indirizzo dell’Associazione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l’adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi. 

Assume la responsabilità delle decisioni di ordinaria amministrazione nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea, unitamente al rendiconto dell’anno precedente da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno. 

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. 

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell’impedimento definitivo. 

Articolo 9

Segretario

Al Segretario è demandata la tenuta del Registro degli associati, redige il verbale degli organi collegiali dell’Associazione secondo i principi di trasparenza nonché la tenuta di tutti i documenti riguardanti CONFEDERAZIONE LEGALE che dovranno sempre essere disponibili per la consultazione di ogni associato il quale potrà chiederne e riceverne copia previa corresponsione dell’eventuali relative spese.

Articolo 10 

Tesoriere

Al Tesoriere sono demandate, con delega del Presidente, le operazioni su conti correnti (bancari o postali) intestati a CONFEDERAZIONE LEGALE che verranno poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.

Il Tesoriere, con delega del Presidente, potrà intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con Istituti di credito previa autorizzazione del Presidente medesimo e potrà rilasciare ricevute e quietanze a persone fisiche o giuridiche.

Il Tesoriere ha il compito di studiare e proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali strategie finanziare volte a assicurare a CONFEDERAZIONE LEGALE eventuali fonti di finanziamento diverse ed ulteriori rispetto alle entrate ordinarie.

L’attività del Tesoriere dovrà essere relazionata al Consiglio Direttivo Nazionale con cadenza semestrale mediante verbale nel quale dovranno essere indicate le entrate ed uscite dell’Associazione.

Articolo 11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti, ogni triennio, dall’Assemblea Congressuale tra gli iscritti: la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio. 

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e organi associativi e su quanto attiene all’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti. 

Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto. 

Il Collegio dei Probiviri decide in prima istanza senza formalità e procedendo all’audizione degli interessati qualora ne facciano espressa richiesta: le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle vicende relative alle decisioni sulle impugnazioni delle espulsioni dei soci, il Collegio dei Probiviri, prima di procedere alla decisione finale, invita o diffida il socio incolpato a rimuovere la violazione, quando ciò sia materialmente possibile, eliminandone gli effetti pregiudizievoli ovvero di corrispondere le quote associative entro un termine di 5 giorni lavorativi, comunicando le possibili conseguenze derivanti dalla persistenza dell’inadempimento nonostante la diffida.

L’adempimento del Socio o l’osservanza delle prescrizioni di cui alla diffida, comporta la declaratoria del non luogo a provvedere alla sanzione od alla esclusione da parte del Collegio.

Le forme e le procedure del Collegio dei Probiviri sono libere e senza formalità, purché sia rispettato il contraddittorio ed il diritto di difesa dell’incolpato. Il Collegio dei Probiviri può adottare un regolamento disciplinare interno per il funzionamento ed espletamento delle proprie attribuzioni, da approvarsi dal Consiglio Direttivo e reso perciò vincolante per i soci dalla sua approvazione e comunicazione.

Articolo 12 

Bilanci

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, salvo l’anno di costituzione dell’Associazione. 

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve convocare l’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione e nell’area riservata del sito istituzionale, per almeno i 15 giorni precedenti all’Assemblea Generale dei soci. 

Articolo 13 

Durata 

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato da almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 14 

Disposizioni transitorie 

14.1 Le cariche di Presidente, Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere e Consiglio dei Probiviri vengono nominate con l’Atto Costitutivo dai Fondatori e rimarranno in carica per tre anni. 

14.2 Al superamento del numero di mille soci, una volta decorso il primo triennio dalla fondazione di CONFEDERAZIONE LEGALE, è demandato al Consiglio Direttivo il compito di redigere uno statuto che preveda l’organizzazione dell’Associazione come Confederazione di Sezioni costituite presso ogni Distretto od ogni Circondario di Tribunale.

14.3 La quota associativa viene fissata per il primo triennio in € 50,00 annui.

Articolo 15 

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.


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